venerdì 13 aprile 2018

Linee guida per la visita e la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Tratto da "Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria di Vittorio Veneto".

Linee guida per la visita e la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica per coloro che praticano o intendono accedere ad un' attività sportiva.

La legislazione italiana (D.M. 18/2/82, 28/2/83, Circolare 18/3/96) impone a chiunque si appresti ad iniziare o che già  pratichi un'attività sportiva denominata agonistica dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù  di sottoporsi, con periodicità annuale o biennale (a secondo dello sport), ad una visita d'idoneità effettuata da un medico specialista, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica.
In particolare la visita medica preventiva d'idoneità agonistica è:
OBBLIGATORIA PER LEGGE (D.M. 18.2.82 e successive integrazioni) eA TITOLO GRATUITO:
  • 1) per gli atleti dall'età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno (in base al DM 18/2/1982)  appartenenti a Società Sportive affiliate ad una Federazione del CONI.
  • 2) per gli sportivi disabili di qualsiasi età (in base al DPCM del 28/11/2003) le cui attività sportive agonistiche sono distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. Gli esami sono simili a quelli previsti per gli sport agonistici  ma adattati alla disabilità (per esempio il test da sforzo si esegue con l'ergometro a manovella).
  • CHI STABILISCE L'ETA' UTILE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA SPECIFICA?
Le Federazioni Sportive Nazionali del CONI o gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stabiliscono le modalità e l'età d'inizio per effettuare la visita di idoneità sportiva agonistica specifica.

ETA' D'INGRESSO.

L'età varia da sport a sport (alcuni esempi):
a  7  anni:  tennis tavolo,  pattinaggio artistico, moto minicross,.......
a  8  anni: nuoto, ginnastica, bocce, Karting, pattinaggio su ghiaccio......
a  9  anni: sci (alpino e nordico), vela, tiro con l'arco, canottaggio.......
a  10 anni: tennis, taekwondo, hockey su prato......
a  12 anni: calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, rugby,
arti marziali, judo.......
a  14 anni: tiro a volo, moto enduro, cross, trial, velocità, pugilato.......

CHI RICHIEDE LA VISITA MEDICO SPORTIVA?

Salvo precise norme delle Federazioni Sportive di appartenenza, la richiesta di visita medico sportiva, per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve essere richiesta dal Presidente della Società di appartenenza dell'atleta, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31/1/83 di applicazione del D.M. 18/2/82.

DA CHI VIENE EFFETTUATA LA VISITA MEDICO-SPORTIVA?
  • La visita medico sportiva viene effettuata seguendo precise norme di legge sia Nazionali(D.M.del  18.2.1982; D.M. del 28. 2.1983; D.M. del 28/11/2003; D.P.R. del 22/7/1996) che Regionali.
  • La visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonchè l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport (operante all'interno di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che s'intende effettuare in base ai protocolli previsti dai D.M. 18/2/82 e 4/3/93). In base alle suddette leggi al medico dello sport si richiede "specifiche competenze nel campo della fisiologia dell'esercizio, della cardiologia, della pneumologia, dell'endocrinologia, della neurologia e      delle malattie  osteoarticolari". Sul piano legislativo tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Si ribadisce che la visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori delle strutture autorizzate, quindi non è ammissibile uno studio di medicina dello sport all'interno di una struttura sportiva, di una palestra, di una piscina o di un camper, a meno che non rispetti tutte la norme prescritte dal DPR del 22/7/96.
ALBO REGIONALE
La Regione Veneto ha istituito una specifica anagrafe (Albo Regionale) degli     specialisti abilitati al rilascio di certificazioni d' idoneità o non idoneità alla pratica sportiva assegnando ad ognuno un codice identificativo.

VIDIMAZIONE CERTIFICATI -  DISPOSIZIONI IN MATERIA-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DGR. N. 2501 DEL 6-8-2004 e D.G.R. N. 3595 del 22/11/2005.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI AMBULATORI PRIVATI DI MEDICINA DELLO SPORT
Per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica la Regione Veneto, d'intesa con il C.O.N.I., dà la possibilità di certificazione:
  • ai servizi pubblici di medicina dello sport,
  • ai centri ed istituti autorizzati e accreditati ai sensi di legge,
  • ai singoli specialisti in medicina dello sport (circolare del 2.11.84) iscritti all'albo regionale delle  strutture private abilitate al rilascio dell'idoneità sportiva (28.7.1994), con spese a carico dell' utente.
VALIDAZIONE AMMINISTRATIVA PER I CERTIFICATI EMESSI DALLE STRUTTURE PRIVATE (circolare Regione Veneto del 20/6/1986).

Per i singoli specialisti in medicina dello sport che operano in regime privatistico sussiste l'obbligo della validazione amministrativa dei certificati d'idoneità  emessi da effettuare, a cura dell'atleta, presso il distretto dell'ULSS di appartenenza.
L'Istituto di Medicina dello Sport e dell'Attività Motoria di Vittorio Veneto, accreditato dalla Regione Veneto  e braccio operativo della ULSS 7,rilascia direttamente il certificato di idoneità sportiva senza obbligo di vidimazione. Il certificato, a cura dell'atleta o chi per esso, dovrà essere consegnato alla società sportiva per gli obblighi di legge.

Alcuni vantaggi offerti dall'Istituto di Medicina dello Sport di Vittorio Veneto per le visite medico sportive.
  • Le tariffe per il rilascio della certificazione sono quelle stabilite  dalla Regione Veneto nel rispetto della vigente normativa in materia DGR del 20 Settembre 2011.
  • Per gli sportivi maggiorenni le tariffe proposte dall'Istituto sono equiparate al tariffario regionale.
  • Il costo degli esami integrativi richiesti su motivato sospetto clinico in seguito alla visita medico sportiva è in linea con le tariffe regionali e non sulla reale prestazione specialistica privata.
Rilascio del certificato per l'idoneità alla pratica agonistica
La visita medico sportiva agonistica ha lo scopo di valutare se l'atleta, in base alla sua capacità morfofunzionale e psichica, è in grado di poter praticare senza rischi un'attività sportiva  agonistica per un determinato sport  (conseguentemente al Decreto Ministero della Salute del 18 /2/1982).  Il certificato di solito ha durata annuale e di ogni atleta bisogna conservare la cartella clinica con tutti gli esami per un periodo di 5 anni dalla data della visita. Il medico ha la facoltà di:
  1. concedere l'idoneità (anche con durata inferiore ai 12 mesi) in caso di assenza di controindicazioni alla pratica sportiva specifica,
  2. non concedere l'idoneità in presenza di controindicazioni assolute o temporanee
  3.  ordinare una sospensione dell'attività agonistica in caso di dubbi su uno o più parametri. Per convenzione la durata della sospensione la si richiede per 3, 6, 9, 12 mesi. Durante il periodo di sospensione il medico dello sport può richiedere esami integrativi, visite specialistiche di approfondimento, di eseguire eventuali terapie o interventi di riabilitazione. Al termine della sospensione viene effettuata una nuova visita ove si decide se dare l'idoneità o prolungarla per ulteriori approfondimenti clinici e/o strumentali. Nel caso di richiesta di esami integrativi il medico dello sport, trascorsi 60  giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami stessi, procederà all'archiviazione della richiesta d'idoneità con la dicitura "non idoneo per insufficiente documentazione diagnostica" dandone comunicazione all'interessato ed alla società sportiva di appartenenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ATTENZIONE!

E' quanto mai opportuno richiamare la circostanza che il medico dello sport certificatore, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio , è soggetto, sia ai normali obblighi deontologici sia alle disposizioni di cui all'art. 358 e 360 del codice penale e all'articolo 331 del codice di procedura penale.

COME VIENE EFFETTUATA LA VISITA MEDICA D'IDONEITA' AGONISTICA

Le prestazioni assicurate ad ogni atleta presso il nostro Istituto per il rilascio del certificato di idoneità agonistica sono le seguenti:
1. visita medica effettuata a riposo dallo specialista in medicina dello sport comprende:
- l'accurata indagine anamnestica,
- la valutazione strutturale antropometrica:
peso corporeo in Kg.,
altezza in cm.,
trofismo muscolare,
flessibilità,
determinazione del rapporto massa magra/massa grassa.
2ecg a riposo.
3. ecg dopo esecuzione di step test (test da sforzo submassimale), della durata di tre minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, femmine e maschi) con il calcolo dell'IRI (indice rapido d'idoneità) per la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico.
ATTENZIONE! Il test dopo sforzo esplicitamente richiesto dalla legge vigente per tutti gli sport previsti dalla tabella B (atleti fino al compimento dei 35 anni) è  ancora quello sottomassimale da effettuare tramite step test  su gradino ergometrico e con calcolo dell'indice rapido di recupero (IRI).
Ne deriva, sul piano legislativo, che il test da sforzo al cicloergometro o al tappeto rotante, comunque effettuato, non può sostituire lo STEP TEST previsto dal D.M del 18/2/1982 !
D'altronte effettuare test ergometrici che durano pochi minuti e che mirano solo ad aumentare la Frequenza Cardiaca sono poco utili per una valida valutazione clinica.
Per essere eseguito in maniera corretta il test da sforzo al cicloergometro deve prevedere monitoraggio continuo dell'ecg e della P.A. con carichi di lavoro da incrementare fino all'esaurimento muscolare.

COME SI CALCOLA L'IRI (INDICE DI RECUPERO)
Il soggetto sale e scende da uno scalino alto 30-40-50 cm (a seconda dell'età e del sesso) per 3 minuti (corrispondenti a circa 90 salite). A test terminato, dopo 1' e  per 30 secondi di seguito, si rileva il numero delle pulsazioni, ossia  la frequenza cardiaca.
Il valore trovato permette il calcolo dell'IRI.
Da 20 a  32 =  OTTIMO
Da 33 a 40 =   BUONO
Da 41 a 54 =   DISCRETO
Da 55 a 65 =   SUFFICIENTE
Oltre 55     =    INSUFFICIENTE
4. visita cardiologica
5.esame spirometrico computerizzato. Deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
-  capacità vitale (CV)
-  volume espiratorio massimo al secondo (VEMS)
-  indice di Tiffeneau (VEMS/CV)
-  massima ventilazione volontaria (MVV)
Test di provocazione bronchiale in corsa libera su tappeto rotante con esame spirometrico basale e successive spirometrie seriate sotto sforzo  e post sforzo per la diagnosi o la valutazione dello stato clinico dell'asma da sforzo.(se necessario)
6. esame generico dell'acuità vista mediante ottotipo luminoso,
7. esame del senso cromatico  (solo per gli sport motoristici) e
8. esame dell'udito (rilievo indicativo della percezione della voce sussurrarta a 4 metri  di distanza), quando non è previsto l'esame specialistico ORL,
9. esame della postura
10. esame delle urine completo

ALTRI ACCERTAMENTI IN CASO DI NECESSITA'
  • ecografia musco-tendinea (se necessario)
  • ecocolordoppler  cardiaco (se necessario)
  • ecg cardiaco e/o pressorio delle 24 /48 ore secondo Holter  (se necessari)
  • test ergospirometrico e valutazione funzionale (su motivato sospetto clinico)
  • test cardio-polmonare e/o Holter metabolico (per la prescrizione dell'esercizio fisico nelle malattie croniche sport sensibili)

CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
La cartella clinica compilata dal medico dello sport con tutte le  notizie riguardanti l'atleta e gli accertamenti eseguiti viene conservata  per 5 anni dalla data della visita in apposito archivio protetto.

ATTENZIONE!!!
Il certificato d'idoneità sportiva è SPECIFICO ed è valido solo per lo sport richiesto al momento della visita d'idoneità
Avviso per l'atleta e per la dirigenza delle società sportive.

RILASCIO CERTIFICATO D'IDONEITA'

Ai soggetti riconosciuti idonei il certificato di idoneità sportiva con valenza di un anno dalla data della sua emissione, viene di norma rilasciato lo stesso giorno della visita, da consegnare alla società sportiva per gli obblighi di legge. Non vi è l'obbligo di validazione amministrativa dei certificati emessi dai medici dello sportdell'Istituto  da effettuare presso l'ULSS di appartenenza dell'atleta (D.G.R. n. 2501 del 6/8/2004, D.G.R.6 n. 3595 del 22/11/2005; L.R. 16/8/2002 n. 22).
Il medico dello sport ha la facoltà di concedere  allo sportivo l'idoneità, di non concederla e, in caso di dubbi su uno o più parametri, di sospenderlo per 3, 6, 9 o 12 mesi.
Durante la sospensione il soggetto dovrà effettuare le visite specialistiche e gli accertamenti richiesti (entro 60 giorni) o  la terapia prescritta.

SOSPENSIONE TEMPORANEA PER ULTERIORI ACCERTAMENTI

Nel caso che, su motivato sospetto clinico,  il medico dello sport abbia la necessità di prescrivere ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali per la formulazione del giudizio, in   attesa dei risultati (da effettuare e da consegnare alla struttura medico sportiva entro 60 giorni dalla richiesta di accertamenti), l'atleta è da considerarsi temporaneamente "SOSPESO" dall'attività sportiva , per cui non può partecipare nè ad allenamenti nè a gare. In questo caso la struttura medico sportiva provvede a comunicare la sospensione alla società dell'atleta.
Alla fine della sospensione viene eseguita una nuova visita e si decide se prolungarla, dare l'idoneità o negarla.

OMESSA CONSEGNA O NON EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI .

Al termine di 60 giorni dalla richiesta di accertamenti e in presenza di omessa consegna si procede a stilare certificazione di non idoneità da trasmettere:
  • all'atleta,
  • alla società sportiva,
  • alla ULSS di appartenenza
  • alla Regione
ATLETA GIUDICATO NON IDONEO.

INIDONEITA' PERMANENTE E RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, l'atleta viene giudicato NON IDONEO alla pratica agonistica di un determinato sport NON PUO' ESSERE VISITATO da un altro medico dello sport prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della prima visita.

DA NON FARE MAI!
Tentare un'altra visita in un'altra struttura di medicina dello sport!
Ricordiamo che, dovendo l'atleta firmare una dichiarazione di non aver mai subito un giudizio di non idoneità, dichiarando il falso, compie un reato!
L'esito negativo con l'indicazione della diagnosi deve essere comunicato all'atleta entro 5 giorni dalla diagnosi formulata.
L'atleta, però, ha la possibilità di ricorrere alla commissione regionale d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della non idoneità, alla quale presenterà tutta la documentazione necessaria per la valutazione del suo caso.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'APPELLO REGIONALE

La commissione è composta da:
1) un medico dello sport,
2) un internista,
3) un cardiologo,
4) un ortopedico,
5) un medico legale e da eventuali
6)altri specialisti ritenuti necessari.
La commissione, valutata la documentazione prodotta, comunica la decisione presa all'atleta e al medico dello sport (idoneità o non idoneita con  diagnosi), alla società sportiva (senza diagnosi).
Il documento di richiesta per il ricorso è reperibile presso la segreteria dell'IMS.
L'Istituto deve comunicare la non idoneità allo sport, entro cinque giorni dalla data di rilascio:
  • all'atleta (con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo),
  • alla società sportiva di appartenenza (senza diagnosi per il rispetto della privacy) che deve subito sospendere l'atleta da qualsiasi attività, compreso gli allenamenti,
  • alla federazione di appartenenza (senza la diagnosi per il rispetto della privacy),
  • alla ULSS territorialmente competente (con diagnosi),
  • ed alla Commissione Regionale d'Appello (con diagnosi)
N.B. Il personale sanitario dell'IMS, a disposizione nel venire incontro alle esigenze  degli utenti, ricorda ancora una volta che lo sport può essere pericoloso senza controllo medico!
PERCHE' EFFETTUARE UNA VISITA MEDICO-SPORTIVA?
Durante la pratica sportiva il fisico può essere sottoposto a grande stress. Per questo motivo il nostro organismo deve essere in perfette condizioni di salute psico-fisica. Sottoporsi a visita medica prima di iniziare un'attività sportiva e, successivamente, con cadenza periodica, significa escludere le probabilità di insorgenza di patologie che potrebbero essere causa i rischio per l'atleta e  controindicare l'attività sportiva stessa.
Possiamo dividere in due tipologie le visite eseguite:
1) TUTELA SANITARIA DEGI ATLETI PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA
Gli atleti sottoposti a questo tipo di visita sono coloro che praticano attività sportive denominate agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventù.
Ogni Federazione Sportiva Nazionale definisce i requisiti e l'età minima di accesso per il tesseramento agonistico di un atleta.
La visita per l'idoneità alla pratica di uno sport agonistico può essere effettuata soltanto dallo Specialista in Medicina dello Sport che, però, deve operare in strutture autorizzate pubbliche o private e deve risultare iscritto nell'apposito albo regionale degli specialisti.
Il certificato di idoneità sportiva agonistico è SPECIFICO per lo sport per cui è stata concessa l'idoneità e,  quindi, può essere utilizzato solo per quello sport.
Tuttavia, in occasione della visita d'idoneità e su specifica richiesta da parte delle singole società sportive, si può rilasciare l'idoneità per altri sport praticati a livello  agonistico.
CERTIFICATO RICHIESTO A TITOLO INDIVIDUALE
CERTIFICATO D' IDONEITA' RICHIESTO DA SOGGETTI NON TESSERATI CON SOCIETA' SPORTIVE E CHE INTENDONO PARTECIPARE A TITOLO INDIVIDUALE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE AGONISTICHE.
In tal caso l'interessato deve presentare una richiesta di visita firmata dallo stesso per il conseguimento dell'idoneità sportiva agonistica con l'indicazione  della finalità specifica della richiesta.
CERTIFICATO RICHIESTO PER CORSI DI FORMAZIONE A CARATTERE TEORICO-PRATICO ORGANIZZATI  DALLE FORZE ARMATE
I soggetti che intendono partecipare a concorsi indetti dal Ministero della Difesa  da altri enti (ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE, ARMA DEI CARABINIERI, POLIZIA  DI STATO, VIGILI DEL FUOCO, ecc...)  devono sottoporsi a valutazione medico-sportiva per ottenere il certificato d'idoneità all'attività sportiva agonistica.
L'interessato deve portare la fotocopia del relativo documento ministeriale o idonea "autocertificazione". Tali certificati possono essere rilasciati solo dai servizi pubblici di medicina dello sport. L'Istituto di Vittorio Veneto  è  abilitato al rilascio di tali certificati in quanto convenzionato con la ULSS 7.
Le visite sono identiche a quelle per l'attività agonistica di atletica leggera per Esercito - escluso il Reggimento Lagunari - Aeronautica e Arma dei Carabinieri". Per la marina e per gli ammessi ai corsi presso il reggimento lagunari "Serenissima" atletica leggera e nuoto.  La durata del certificato è annuale. Non è necessaria nessuna richiesta medica preventiva per l'accesso a tali visite.  Tra i requisiti richiesti per l'ammissione: età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 30 compiuti.
VISITA DI IDONEITA' PER ASSISTENTI BAGNANTI
Come richiesto dalla FIN, per svolgere l'attività di assistenti bagnanti, è sufficiente il rilascio di un certificato di attività sportiva non agonistica.
L' Istituto consiglia agli interessati di richiedere una visita di tipo agonistico.
2) ATTIVITA' SPORTIVE NON  AGONISTICHE  A   CARATTERE MOTORIO-FORMATIVO O FISICO-RICREATIVO
I soggetti sottoposti a questo tipo di visita sono tutti quelli che praticano attività sportive in forma organizzata  classificati come non agonistici
  1. dalle Federazioni sportive del CONI o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
  2. dai partecipanti ai giochi della gioventù nelle fasi precedenti quelle nazionali,
  3. attività fisico-sportive parascolastiche
La norma di legge in materia all' Art. 7 recita:
1- La certificazione per l'espletamento delle attività sportive non agonistiche è rilasciata, ai    sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del D.M. del 28.2.1983, dai:
  • Medici di medicina generale
  • Medici specialisti pediatri di libera scelta.
2-  La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a spese dello stesso, dagli specialisti in medicina dello sport iscritti nell'elenco regionale.
Gli specialisti in medicina dello sport dell' Istituto  di Vittorio Veneto, per etica professionale, preferiscono effettuare questo tipo di visita con le stesse normative e modalità previste per la visita agonistica di cui alla tabella A  del DM 18.2.82 .
Il certificato d'idoneità  non agonistica è GENERICO per cui non si indica lo sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Per entrare nel sito "centrodimedicinadellosport.it" clicca qui.

Nessun commento:

Posta un commento